Servizio
Ambiente
Settore Uso e
Pianificazione del Territorio
Via Vittime Del Duomo - San
Miniato
Informativa relativa ai procedimenti e alle competenze in materia di scarichi
e autorizzazione allo scarico.
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Normativa principale di riferimento: Decreto Legislativo nr. 152 del 11/05/99 e successive modifiche; Legge Regionale nr. 64 del 21/12/01 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 28/R del 23/05/03 di emanazione del Regolamento attuativo della suddetta normativa. Tipologia scarichi e autorizzazione:
Per la definizione di acque reflue valgono quelle contenute nell’art. 2 del D. Lgs. 152/99 ed in particolare: “domestiche” acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; “industriali” qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. I criteri di assimilazione delle acque reflue sono quelli contenuti nel comma 7 dell’art. 28 del D. Lgs. 152/99, nonché nell’Allegato 1 al D.P.G.R. nr. 28/R. |
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Chiarimenti sul modello di domanda di autorizzazione allo scarico e sul procedimento amministrativo: la domanda deve essere presentata da chi effettua lo scarico (proprietario e/o utilizzatore dell’immobile, titolare dell’attività) e comunque, nel caso di scarichi comuni a più unità immobiliari, dovranno essere indicati i dati di tutti i titolari dello scarico, che saranno responsabili in solido della corretta gestione e manutenzione dello scarico. L’autorizzazione deve essere ottenuta prima dell’attivazione dello scarico e dovrà essere citata sugli altri eventuali atti abilitativi (agibilità/abitabilità, licenza di esercizio, ecc...). Per la stima del numero di abitanti equivalenti si deve utilizzare il metodo di calcolo previsto dalla vigente normativa (LR 5/86, Reg. Regionale nr. 28/R), per le civili abitazioni si ritiene che questa corrisponda al numero degli abitanti dell’immobile. Il sistema di trattamento adottato deve essere conforme a quanto previsto tra quelli considerati appropriati nell’allegato 2 del suddetto Regolamento Regionale; qualora venga chiesta l’installazione di un sistema diverso, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata. La domanda, con marca da bollo da € 14,62, per essere procedibile dovrà contenere tutta la documentazione, redatta da tecnici abilitati, prevista nella domanda per le varie tipologie di trattamento adottate; l’autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo che i termini non siano ininterrotti da richiesta di integrazioni; le domande potranno essere soggette a parere ARPAT. Al momento del rilascio dell’autorizzazione (per cui necessità una marca da bollo da € 14,62) saranno richiesti gli eventuali oneri di autorizzazione previsti. |
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