Il permesso di soggiorno può essere richiesto per i seguenti
motivi: turismo, cure mediche, ricongiungimento familiare, familiare al
seguito, lavoro dipendente, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro
autonomo, rifugiati politici, affari, missione, studio, religione o
culto, protezione sociale.
IMPORTANTE: in generale, sia nel momento dell'ingresso in Italia,
sia durante il soggiorno, il cittadino extracomunitario deve sempre
essere in grado di dimostrare, con dei documenti in regola, tre cose:
1) lo scopo e le condizioni del soggiorno;
2) i mezzi di sussistenza;
3) che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il
ritorno nel proprio Paese allo scadere del permesso di soggiorno.
Per queste ragioni, è opportuno portare sempre con se il passaporto ed
il permesso di soggiorno,al fine di esibirli ad ogni richiesta della
polizia o di altra autorità pubblica.
Dove rivolgersi |
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In virtù
della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane
SPA, ai sensi dell'art. della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, a partire
dall'11 dicembre 2007, le istanze di rilascio del permesso e carta di
soggiorno devono essere presentate dall'interessato presso gli Uffici
Postali abilitati. Interessati alla nuova procedura sono i cittadini
extracomunitari e i cittadini comunitari (inclusi i neo comunitari).
I kit La domanda deve essere inviata utilizzando appositi kit
distribuiti gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed
i Comuni abilitati.
Il kit è formato da una busta bianca con banda gialla per gli extraUe e
dal MODULO 1 e MODULO2
Solo per cittadini UE la busta bianca ha una banda blu e contiene un unico
MODULO
Costo
27.50 per il titolo di soggiorno elettronico, una marca da bollo da €
14.62 da allegare alla domanda; € 30.00 costo della raccomandata |
Quando va presentata la
richiesta
- Entro 90 giorni dalla scadenza per permessi di soggiorno per lavoro e
famiglia di durata biennale
- Entro 60 giorni dalla scadenza per i permessi di soggiorno annuali
- Entro 30 giorni dalla scadenza per le restanti tipologie
Al Questore della provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora.
Dove
Richiesta presso 5332 uffici postali abilitati uffici dove è presente
lo Sportello Amico oppure tramite i Patronati o i Comuni abilitati al servizio
di compilazione e invio telematico.
Procedura
Il cittadino extraUe munito di documento di riconoscimento deve
presentarsi personalmente all'operatore postale che ha il potere/dovere di
identificarlo (esclusa presentazione istanze per delega)
L'istanza deve essere presentata in busta aperta
L'operatore compie un'attività di "front office'
- Controlla il modulo 1 e/o 2
- Controlla o esegue il pagamento del bollettino di 27.50 euro per il
soggiorno elettronico (obbligatorio)
- Controlla il numero delle pagine totali
- Controlla che sia stata apposta la marca da bollo da 14.62 euro
Provvede a consegnare la ricevuta della raccomandata che deve essere compilata
dallo straniero in quel momento. Al termine delle operazioni rilascia al
richiedente la Ricevuta della raccomandata che, dotata di particolari
requisiti di sicurezza riporta i codici di accesso utili per entrare nell'area
riservata del portale immigrazione o da comunicare al contact center
(848855888) al fine di conoscere lo stato di avanzamento della pratica.
La Ricevuta della raccomandata deve essere esibita unitamente al passaporto o
al titolo di viaggio equipollente o in caso di rinnovo esibita insieme al
permesso in scadenza o scaduto e SOSTITUISCE a tutti gli effetti di legge il "CEDOLINO"
che rilasciava la Questura con la vecchia procedura (Direttiva Amato del 5
agosto 2006).
I kit vengono inviati al Ced delle Poste che per mezzo di lettori ottici
acquisisce i dati che vengono inviati telematicamente al Ministero
dell'Interno.
Il Ministero li invia a sua volta per via telematica alle Questure (il
cartaceo arriva successivamente) Le Questure, tramite lettere raccomandate,
convocano gli istanti
- per fissare un appuntamento per la sottoposizione dei rilievi
fotodattiloscopici (solo per chi non si è mai sottoposto o si è sottoposto
prima del 2002, entrata in vigore della Bossi- Fini)
- per richiedere una eventuale integrazione documentazione o la consegna delle
foto tessere
- per consegnare il permesso/carta di soggiorno |
TITOLO DI SOGGIORNO
ELETTRONICO
Per i soggiorno di durata superiore a tre mesi (inclusi i soggiorni per
motivi di giustizia, richiesta asilo politico/apolidia, cure mediche, minore
età o per esigenze di carattere temporaneo e socio-assistenziale anche se di
durata superiore ai tre mesi), in attuazione del Regolamento CE 1030/02, è
previsto il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno o la carta di
soggiorno in formato elettronico. Ai figli minori di anni 14 da iscrivere sul
permesso/carta di soggiorno dei genitori regolarmente soggiornanti in Italia
viene rilasciata una tessera complementare, la "CARTA MINORE" che ha validità
solo se esibita insieme a quella del genitore (ha la stessa numerazione e
scadenza).
In quali casi il rinnovo del permesso di soggiorno si
presenta direttamente in Questura?
Il cittadino extracomunitario è obbligato a richiedere direttamente
all'Ufficio Immigrazione della Questura del luogo in cui dimora il
rilascio/rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno per
- Asilo politico (solo primo rilascio)
- Status apolide (solo primo rilascio)
- Motivi Umanitari
- Minore età
- Integrazione minore
- Primo Rilascio permessi di soggiorno per famiglia ex art. 19 del D. Lgs.
286/98
- Minori età accompagnati
- Donne in stato di gravidanza
Deve presentare entro i termini di legge la richiesta di rinnovo depositando,
oltre alla documentazione necessaria a seconda del tipo di richiesta,
l'attestato del versamento per titolo di soggiorno elettronico pari a € 27.50.
Le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno/carta di
soggiorno presentate prima dell'entrata in vigore della nuova procedura devono
essere istruite secondo la vecchia procedura e il titolo di soggiorno
rilasciato è cartaceo
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Il permesso
di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento,
per il periodo di validità dello stesso. Al momento della richiesta di rinnovo
del permesso, tuttavia, lo straniero dovrà richiedere la conversione del suo
titolo di soggiorno dalla tipologia del permesso di cui è in possesso ad altra
tipologia relativa all'attività che questi effettivamente svolge, ai sensi
dell'art. 14 del D.P.R. 394/99 come sostituito dall'art. 13 del D.P.R.
334/2004
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