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soggiorni brevi
Dal 2 giugno, chi arriva in Italia per
visite, turismo, affari o studio per massimo tre mesi non deve
più chiedere il permesso di soggiorno, ma solo comunicare la sua
presenza alle autorità.
È l'effetto del legge 68/2007,
che disciplina i soggiorni di breve durata .
"Lo straniero - informa il Viminale - deve dichiarare la
sua presenza sul territorio nazionale all'ufficio di polizia di
frontiera al momento dell'ingresso, in caso di provenienza da
Paesi diversi da quelli dell'aera Schengen, ovvero, al Questore
della provincia in cui si trova, in caso di provenienza da uno
di tali Paesi. Tale dichiarazione di presenza dovrà essere
effettuata secondo le modalità che saranno definite con decreto
del Ministero dell'Interno".
Il fatto che questo decreto non sia stato ancora stato
pubblicato non vuol dire che i cittadini stranieri siano
esentati dalla dichiarazione e oggi chi non la presenta rischia
l'espulsione come tutti gli altri clandestini. Il decreto
introdurrà semplicemente una procedura uniforme in tutta Italia,
che probabilmente si tradurrà nella semplice autocertificazione
simile a quella che stanno già accettando le varie Questure: (in
allegato potete vedere quella predisposta
a
Milano).
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Il permesso di soggiorno
CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, introdotto
con il decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007, sostituisce la Carta
di soggiorno prima disciplinata dall'art. 9 del T.U. in materia di
immigrazione D.Lgs. 286 del 1998
Attualmente il cittadino straniero
- soggiornante e residente in Italia da almeno 5 anni;
- titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente
un numero indeterminato di rinnovi - non si può richiedere il permesso di
soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo con la sola ricevuta del
rinnovo del permesso di soggiorno;
- che dimostri di percepire un reddito sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi non inferiore all'importo dell'assegno
sociale ( € 5.061,68) se si chiede il permesso CE per un solo familiare,
al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale ( € 10.123,36), se si
chiede per due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno
sociale ( € 15.185,04) se si chiede per quattro o più familiari. Il
reddito preso in considerazione ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è quello percepito nell'anno
precedente alla richiesta e oggettivamente documentabile attraverso la
dichiarazione dei redditi o in mancanza di questa attraverso buste paga,
contributi INPS, fatture, ecc. ;
- in possesso di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (da richiedere al comune) ovvero che sia fornito dei requisiti di
idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria
locale (ASL) competente per territorio;
può chiedere al Questore competente per territorio il rilascio del
permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di
lungo periodo.
Nella tipologia dei permessi di soggiorno che consentono un indeterminato
numero di rinnovi vanno ricompresi i permessi per motivi di lavoro
subordinato e autonomo (non stagionale), per motivi familiari, per
ingresso in casi particolari ( art. 27).
Non vi rientrano invece per espressa previsione di legge coloro che :
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari
ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello
status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva
circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del
1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963
sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni
speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli
Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere
universale.
Inoltre il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non
può essere rilasciato agli stranieri considerato pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato.
Per richiedere il
permesso di soggiorno è necessario utilizzare gli appositi moduli
reperibili presso gli uffici postali (ancora possono essere utilizzati i
moduli per la carta di soggiorno fino all'introduzione di nuove
disposizioni). I moduli vanno inviati alla Questura competente
allegando:
- copia del passaporto o di un altro documento equipollente o del
documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità
italiana;
- copia del permesso di soggiorno.
Da tali documenti devono risultare la nazionalità, la data e il luogo di
nascita;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato
dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO
per i lavoratori autonomi,
- certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- quattro fotografie in formato tessera;
- certificato di idoneità alloggiativa.
Nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari è necessario
presentare anche
- La documentazione attestante lo stato di familiare, che se estera deve
essere tradotta e legalizzata presso l'autorità diplomatica presente nel
Paese di origine del richiedente;
- Certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL
competente o certificato di idoneità all'alloggio rilasciato dal comune di
residenza;
- Documenti comprovanti il reddito richiesto |