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soggiorni brevi

Dal 2 giugno, chi arriva in Italia per visite, turismo, affari o studio per massimo tre mesi non deve più chiedere il permesso di soggiorno, ma solo comunicare la sua presenza alle autorità.

È l'effetto del legge 68/2007, che disciplina i soggiorni di breve durata .

"Lo straniero -  informa il Viminale - deve dichiarare la sua presenza sul territorio nazionale all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso, in caso di provenienza da Paesi diversi da quelli dell'aera Schengen, ovvero, al Questore della provincia in cui si trova, in caso di provenienza da uno di tali Paesi. Tale dichiarazione di presenza dovrà essere effettuata secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'Interno".

Il fatto che questo decreto non sia stato ancora stato pubblicato non vuol dire che i cittadini stranieri siano esentati dalla dichiarazione e oggi chi non la presenta rischia l'espulsione come tutti gli altri clandestini. Il decreto introdurrà semplicemente una procedura uniforme in tutta Italia, che probabilmente si tradurrà nella semplice autocertificazione simile a quella che stanno già accettando le varie Questure: (in allegato potete vedere quella predisposta a Milano).

 
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI DA LUNGO PERIODO
 

Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, introdotto con il decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007, sostituisce la Carta di soggiorno prima disciplinata dall'art. 9 del T.U. in materia di immigrazione D.Lgs. 286 del 1998

Attualmente il cittadino straniero
- soggiornante e residente in Italia da almeno 5 anni;
- titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente un numero indeterminato di rinnovi - non si può richiedere il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo con la sola ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno;
- che dimostri di percepire un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi non inferiore all'importo dell'assegno sociale ( € 5.061,68) se si chiede il permesso CE per un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale ( € 10.123,36), se si chiede per due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale ( € 15.185,04) se si chiede per quattro o più familiari. Il reddito preso in considerazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è quello percepito nell'anno precedente alla richiesta e oggettivamente documentabile attraverso la dichiarazione dei redditi o in mancanza di questa attraverso buste paga, contributi INPS, fatture, ecc. ;
- in possesso di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (da richiedere al comune) ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale (ASL) competente per territorio;

può chiedere al Questore competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.

Nella tipologia dei permessi di soggiorno che consentono un indeterminato numero di rinnovi vanno ricompresi i permessi per motivi di lavoro subordinato e autonomo (non stagionale), per motivi familiari, per ingresso in casi particolari ( art. 27).

Non vi rientrano invece per espressa previsione di legge coloro che :
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Inoltre il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri considerato pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Per richiedere il permesso di soggiorno è necessario utilizzare gli appositi moduli reperibili presso gli uffici postali (ancora possono essere utilizzati i moduli per la carta di soggiorno fino all'introduzione di nuove disposizioni). I moduli vanno inviati alla Questura competente allegando:
- copia del passaporto o di un altro documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana;
- copia del permesso di soggiorno.
Da tali documenti devono risultare la nazionalità, la data e il luogo di nascita;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi,
- certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- quattro fotografie in formato tessera;
- certificato di idoneità alloggiativa.

Nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari è necessario presentare anche
- La documentazione attestante lo stato di familiare, che se estera deve essere tradotta e legalizzata presso l'autorità diplomatica presente nel Paese di origine del richiedente;
- Certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL competente o certificato di idoneità all'alloggio rilasciato dal comune di residenza;
- Documenti comprovanti il reddito richiesto