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TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' NEL
LUOGO DI LAVORO
Congedi di Maternita'
La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza è tenuta ad
astenersi dal lavoro durante i due mesi precedenti la data
presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto.
La lavoratrice deve presentare all'INPS e al datore di
lavoro una domanda in carta semplice allegando un
certificato medico di gravidanza del ginecologo nel quale
sia specificata la data presunta del parto.
La legge però prevede la possibilità di lavorare anche fino
ad un mese prima del parto a patto che la gravidanza sia
regolare e che le condizioni lavorative non sia rischiose.
Per poter lavorare fino a questo periodo l'interessata dovrà
fare una domanda al datore di lavoro e all'Inps allegando la
certificazione medica acquisita nel settimo mese di
gravidanza da cui risulti che non sono presenti rischi per
la salute del bimbo e della mamma.
Per legge la lavoratrice in congedo deve percepire l'80%
dello stipendio, quasi tutti i contratti collettivi
prevedono però che lo stipendio venga corrisposto
interamente.
I periodi di congedo sono considerati come attività
lavorativa a tutti gli effetti anche per scatti di anzianità
(commutabilità nell'anzianità di servizio).
Dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino, la lavoratrice non può essere
licenziata, salvi i casi di cessazione dell'azienda da cui
essa dipende, di colpa grave nell'esecuzione della
prestazione, di risoluzione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine previsto nel contratto.
La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità anche nei
casi in cui il bambino sia nato morto o sia deceduto
successivamente al parto.
La lavoratrice in stato di gravidanza ha infine diritto ad
ottenere permessi retribuiti allo scopo di effettuare visite
mediche o esami specialistici. Per ottenerli dovrà
presentare dei certificati che attestano data e ora delle
visite.
La lavoratrice autonoma, artigiana e commerciante,
coltivatrice diretta, imprenditrice agricola, può usufruire
del congedo di maternità e può usufruire di un'indennità
giornaliera da 2 mesi prima del parto fino a 3 mesi dopo il
parto. L'indennità corrisponde all'80% della retribuzione
normale.
In questi casi l'indennità di maternità viene pagata
direttamente dall'Inps alle lavoratrici iscritte ad albi o
casse di previdenza prima del periodo di maternità.
La libera professionista iscritta ad una cassa di previdenza
e assistenza previste nella tabella del D.Lgs. 151/2001 ha
diritto ad un'indennità di maternità corrispondente all'80%
di cinque dodicesimi del reddito dichiarato, nei due mesi
antecedenti al parto e fino a tre mesi successivi.
Congedi di paternita'
Il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro dopo
la nascita del bambino e per un periodo massimo di tre mesi
di età del nascituro solo nei seguenti casi: morte o grave
infermità della madre, abbandono del bambino da parte della
madre, affidamento esclusivo al padre o riconoscimento del
figlio da parte di un solo genitore.
In questi casi, al padre sono estesi gli stessi diritti
previsti per la lavoratrice madre, quali il diritto alla
retribuzione, la commutabilità nell'anzianità di servizio,
il divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del
bambino.
La domanda per il congedo di paternità o maternità
Per quanto riguarda il periodo di congedo successivo al
parto, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla
nascita del bambino. Domande presentate successivamente non
fanno perdere il diritto all'indennità anche se possono
esserci conseguenze nell'ambito contrattuale del rapporto di
lavoro.
Congedi parentali
Il congedo parentale viene definito dalla legge come quel
periodo nel quale la lavoratrice o il lavoratore dipendente
hanno la facoltà di astenersi dal lavoro, e non l'obbligo.
La madre e il padre hanno diritto al congedo parentale per
un periodo di durata massima di sei mesi nei primi otto anni
di vita del bambino.
Per le madri che al momento della richiesta sono single, il
periodo è esteso a dieci mesi.
I padri single o separati hanno diritto ad un congedo per un
periodo massimo di dieci mesi, solo se la madre del bambino
è gravemente malata o deceduta, oppure in caso di abbandono
o affidamento al padre del bambino.
Madre e padre possono usufruire del congedo parentale anche
contemporaneamente, ma la durata massima non può superare i
10 mesi per coppia estendibile fino a 11 mesi se il padre
utilizza almeno 3 mesi (es. 5 mesi la madre, 6 mesi il
padre).
Per ottenere il congedo occorre presentare una domanda al
datore di lavoro e all'INPS con un preavviso di almeno 15
giorni, sempre che non ci siano motivi gravi o sopravvenuti
che comportino la necessità di astensione immediata dal
lavoro senza preavviso. Alla domanda, nella quale deve
essere precisato il periodo di astensione, devono essere
allegati la dichiarazione sostitutiva del certificato di
nascita attestante paternità e maternità; la dichiarazione
dell'altro genitore da cui risultino eventuali periodi di
congedo già fruiti per lo stesso figlio , con indicazione
del datore di lavoro; la dichiarazione del genitore che
presenta la domanda da cui risultino eventuali periodi di
congedo già fruiti per lo stesso figlio; l'impegno di
entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni.
Durante il congedo parentale si ha diritto ad una
retribuzione pari al 30% dello stipendio per un periodo
massimo complessivo di sei mesi entro i primi 3 anni del
bambino (entro i primi 8 anni se si percepisce un reddito
annuo inferiore a € 11395).
Casi particolari
Adozione o affidamento
I genitori adottivi o affidatari godono degli stessi diritti
e della stessa tutela in materia di congedi: il congedo di
maternità può essere utilizzato nei primi tre mesi
dall'ingresso del bambino nella famiglia e fino al 6° anno
di vita mentre il congedo parentale è previsto fino agli 8
anni di età del bambino con le stesse modalità previste per
i genitori naturali.
Se il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il
congedo può essere utilizzato nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nella famiglia.
Genitori di figli disabili
I genitori di figli minori disabili hanno diritto all'
estensione del periodo di congedo parentale fino al
compimento dei tre anni di vita del bambino, con
retribuzione pari al 30% della retribuzione convenzionale,
oppure possono usufruire ogni giorno di due ore di riposo
retribuite (se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore il
riposo è di un'ora).
Se il minore ha un'età compresa tra i tre e i diciotto anni
i genitori possono usufruire mensilmente di tre giorni di
permesso retribuito ma questo periodo deve essere ripartito
tra i due genitori se entrambi dipendenti.
In presenza di figli disabili maggiorenni si ha diritto allo
stesso periodo di permessi mensili solo se il genitore che
vuole usufruire di tali permessi convive con il figlio o
comunque lo assiste in maniera continua.
La legge prevede un congedo straordinario per l'assistenza
di figli handicappati per i quali è stata accertata, da
almeno cinque anni, la situazione di gravità. Il congedo, in
questa ipotesi, ha la durata massima di due anni, nell'arco
della vita lavorativa, e può essere frazionato (a giorni,
settimane, mesi, ecc.). Il congedo viene retribuito con
un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita.
La domanda di richiesta di congedo deve essere presentata
all'INPS in duplice copia. Una di esse viene restituita
dall'INPS per ricevuta e va presentata dall'interessato al
datore di lavoro per fruire del congedo. Alla domanda deve
essere allegata anche la documentazione della ASL dalla
quale risulti la gravità dell' handicap accertata da almeno
cinque anni.
Interruzione gravidanza
Per le lavoratrici subordinate, l'interruzione della
gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della
gestazione è considerata a tutti gli effetti parto mentre
l'interruzione avvenuta prima del 180° giorno dall'inizio
della gestazione (aborto) è equiparata alla malattia e
quindi la lavoratrice non ha diritto all'indennità di
maternità, ma, eventualmente, a quella di malattia. Alle
lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30
giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo
mese e il 180° giorno di gestazione.
RIPOSI GIORNALIERI
Durante il primo anno di vita del bambino i genitori
lavoratori dipendenti possono usufruire di riposi
giornalieri: la legge prevede due ore al giorno per un
orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, un'ora al giorno
per un orario di lavoro inferiore a 6 ore.
Il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri
solo nel caso in cui vi rinunci la madre, in caso di grave
malattia o morte di questa, in caso di affidamento del
figlio al padre, oppure se la madre non può usufruire dei
riposi giornalieri perché non ne ha diritto (se lavoratrice
autonoma, libera professionista. ecc.).
In presenza di parto gemellare le ore di riposo giornaliere
sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche
contemporaneamente da tutti e due i genitori.
La domanda di riposi orari della madre va presentata al
datore di lavoro, quella del padre va presentata all'INPS e
al datore di lavoro.
ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO
Ogni genitore, alternativamente, anche se ha esaurito i
congedi, può assentarsi dal lavoro in caso di malattia del
figlio. Per i primi 3 anni di vita del bambino sono concessi
30 giorni all'anno frazionabili, mentre dai 3 agli 8 anni
del bambino sono concessi 5 giorni all'anno per ciascun
genitore.
Molte volte nei contratti collettivi è previsto che le
assenze siano retribuite solo per i primi tre anni del
bambino.
La domanda deve essere presentata al datore di lavoro
allegando il certificato medico di un pediatra dell'Asl o
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che
attesti la malattia del bimbo.
Assegno di maternita' INPS
L'assegno di maternità INPS spetta alle madri cittadine
italiane, comunitarie, extracomunitarie in possesso della
carta di soggiorno e alle madri che hanno adottato o hanno
in affidamento pre-adottivo un bambino.
ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO
DAI COMUNI
L'assegno di maternità spetta alle madri cittadine italiane,
comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di
soggiorno e alle mamme che hanno adottato o hanno in
affidamento pre-adottivo un bambino, residenti in Italia.
Modulistica e
informazioni
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