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Le legislazione sull'ISEE

·      DECRETO L. 109/88 integrato con decreto 130/2000

·      DECRETO M. 221 - 7 maggio 1999

·      DECRETO M. 305 - 21 luglio 1999

·      LEGGE 448 – articoli 65 e 66

·      DECRETO M. 306 – 15 luglio 1999

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·      DECRETO M. 33725 maggio 2001

·      Norme integrate DPCM 7 maggio 1999, 4 Aprile 2001

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO MINISTERIALE 221

7 MAGGIO 1999

 

 

 

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visti gli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione;

 

Visti l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n.442;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59 , comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

 

Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, l'individuazione delle modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione;

 

Considerato che le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1 comma 3 del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare;

 

Udito il pare del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

 

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale;

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica

 

1.

Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell’accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

 

2.

Restano escluse dall’ambito applicativo, l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione, l’assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

 

  

Art. 2

Criteri di calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente

 

1.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate rileva l’indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all’intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6.

 

2.

Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

 

3.

L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell’articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

 

4.

Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all’articolo 4. In tal caso l’indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l’indicatore della situazione reddituale e l’indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

 

5.

Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell’articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.

 

6.

Gli enti erogatori disciplinano, nell’ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell’accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

 

 Art. 3

Criteri di valutazione della situazione reddituale

 

1.

L’indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

 

·        a) il reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall’articolo 2135 Codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA. In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPERF risultanti dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

 

·        b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

 

·        c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

 

·        d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

 

2.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6:

 

·         a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6;

 

1.      b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

 

2.      c)azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla lettera a);

 

3.      d)partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

 

4.      e)partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

 

5.      f)masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

 

6.      g)altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

 

7.      h)imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

 

3.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

 

4.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all’effettiva consistenza del patrimonio stesso.

 

5.

Dal valore dell’indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l’importo di lire 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un’abitazione locata. Tale detrazione è elevata a lire 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti a uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

  

Art. 4

Criteri di valutazione della situazione patrimoniale

 

1.

Gli enti erogatori possono integrare l’indicatore della situazione reddituale, come definito dall’articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

 

·        a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI         al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;

 

·        b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 4.

 

2.

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

 

  

3.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

 

4.

L’importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall’ente erogatore, entro il valore massimo di 0,20.

 

5.

Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare e immobiliare.

 

 Art. 5

Scala di equivalenza

 

1.

Ai fini dell’applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

 

 

2.

Ai fini dell’applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 Art. 6

Dichiarazione sostitutiva

 

1.

La determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del DPR 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

 

 

2.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall’articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all’articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

 

3.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

 

4.

La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5.

In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste.

  

Art. 7

Revoca dei benefici concessi

 

Nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998 le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell’eventuale revoca dei benefici concessi.

 

 

DECRETO MINISTERIALE 305

21 LUGLIO 1999

 

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante: "Definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", e in particolare l'articolo 6, relativo alla dichiarazione sostitutiva del richiedente una prestazione sociale agevolata;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA


il seguente regolamento

Art.1

1.

L’ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.

2.

L’ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

3.

La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente certificante:

·        a) l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;

·        b) la data della dichiarazione sostitutiva, l'ente che ha effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;

·        c) l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo dichiarato è composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico IRPEF, ovvero che il nucleo è composto diversamente, secondo le indicazioni dell'ente erogatore, con la specificazione della tipologia dei componenti;

·        d) il valore della situazione economica equivalente del nucleo; in caso di richiesta delle prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il valore della situazione economica del nucleo a tal fine specificamente determinato;

·        e) i criteri adottati per l'eventuale valutazione del patrimonio del nucleo familiare;

·        f) il procedimento utilizzato per il calcolo della situazione reddituale e di quella patrimoniale, nonché per il calcolo dell'ISEE;

·        g) l'indicazione del periodo di validità della certificazione.

4.

La certificazione è valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.

5.

Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.

 

Art. 2

 

1.

I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva.

2.

Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.

 

Art. 3

1.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, la certificazione può essere rilasciata anche dai comuni e dai centri di assistenza fiscale, quantunque non eroghino la prestazione sociale agevolata, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.

 

Art. 4

1.

Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Art. 5

1.

Le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie e le certificazioni, acquisite dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dagli enti erogatori, possono essere scambiate in formato elettronico, secondo il tracciato specificato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, tra gli enti interessati, al fine di consentire gli eventuali controlli.

2.

Lo scambio di informazioni avviene, se in formato elettronico, tramite la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Per le trasmissioni via Internet sono assicurati adeguati meccanismi di protezione del trasferimento dei dati, approvati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

 

Art. 6

1.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

  

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 21 luglio 1999

  

NOTE

 

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Nota al titolo:

Per il testo del comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) si veda nelle note all’art. 1.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 90 del 18 aprile 1998.

-                     Per l’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998 si veda nelle note all’art. 1.

-                     Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 161 del 12 luglio 1999. Il testo dell’art. 6 è il seguente:

Art. 6 (Dichiarazione sostitutiva)

1.

La determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall’art. 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all’art. 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che in caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti a credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4.

La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di cui all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5.

In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione provvisoria riportante il contenuto delle dichiarazioni e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste”.

-      Il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.”.

 

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comunale delle regioni, delle provincie e dei comuni, con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 202 del 30 agosto 1997.

 

Note all’art. 1:

-    Il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è il seguente:

Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente)

1.

Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazione ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.

2.

Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

 

3.

La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.

 

4.

I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

 

5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell’accesso a tutte le prestazioni agevolate.

 

6.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione provvisoria.

 

 

7.

Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tale fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L’ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

 

8.

Nell’ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell’attività d’accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della postazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa”.

-   Il testo dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è il seguente:

Art. 2 (Criteri di calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente)

1.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate rileva l’indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all’intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6.

2.

Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989l, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

 

3.

L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell’art. 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

 

4.

Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all’art. 4, in tal caso l’indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l’indicatore della situazione reddituale e l’indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

 

5.

Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell’art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere  come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare  diversa da quella definita al comma 2.

 

6.

Gli enti erogatori disciplinano, nell’ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell’accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l’ultima dichiarazione dei redditi presentata”.

-    Il testo dell’art. 1 del citato decreto legislativo 31 marzo, n. 109, è il seguente:

Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate)

1.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell’assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

2.

Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all’art. 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l’attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all’entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro dell’interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

-   Il periodo della sperimentazione è definito dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, qui riportato:

 

Art. 1 (Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica)

 

1.

Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell’accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

 

2.

Restano escluse dall’ambito applicativo, l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l’assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate”.

 

-   Il testo degli articoli 65 e 66  della legge 23 dicembre del 1998, n. 448 (Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

 

Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)

 

1.

Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dai nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai diciotto anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

 

2.

L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è erogato dall’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

 

3.

L’assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

 

4.

Gli importi dell’assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base di variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

5.

Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l’anno 1999, in lire 400 miliardi per l’anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

 

6.

Entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l’applicazione del seguente articolo, inclusa la determinazione dell’integrazione dell’ISE, con l’indicatore della situazione patrimoniale”.

 

Art. 66 (Assegno di maternità)

 

1.

Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 , che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L’assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L’assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe comunale dei nuovi nati.

 

1-bis

Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare.

 

2.

L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l’integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

 

3.

Qualora l’indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall’assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all’importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

 

4.

Gli importi dell’assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

5.

Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l’anno 1999, in lire 125 miliardi per l’anno 2000 e il lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

 

5-bis

L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 6. A tale fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

 

6.

Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l’attuazione del presente articolo”.

  

Nota al titolo 3:

 

-   Per il comma 5 dell’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda in note all’art. 1.

 

Nota al titolo 5:

 

-   Per il comma 6 dell’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda in note all’art. 1.

 

 

Nota all’art. 6:

 

-   Il decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 99 del 30 aprile 1998.

 

LEGGE 448

23 dicembre 1998

  

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

 

A) Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

Capo VI - Misure in materia di politiche sociali e del lavoro

 

Art. 65.

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 (314), tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

 

2.

L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.

 

3.

L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

 

4.

Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5.

Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

 

6.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

 

 

Art. 66

Assegno di maternità

 

1.

Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

 

2.

L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

 

3.

Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

 

4.

Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

5.

Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.

 

6.

Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

 

DECRETO MINISTERIALE 306

15 LUGLIO 1999

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE

 

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. 

 

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica i citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo 3, relativo alle modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA

il seguente regolamento:

 

Art. 1

1.        I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:

a.         entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;

b.        entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.

2.        In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1° luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 2

1.        Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2.        Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

3.        La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.

 

Art. 3

1.        Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.

2.        La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.

 

Art. 4