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Norme integrate dai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000
Art. 1.
Prestazioni sociali agevolate
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1 |
Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati
a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente
decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione
della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi
sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente
decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con
esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle
pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonchè della pensione e assegno di invalidità civile e delle
indennità di accompagnamento e assimilate. In
ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza
le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.
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2 |
Gli
enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti,le condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in
base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo
le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti
erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di
cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e
rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.
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3 |
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli
ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
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3
bis |
Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi
di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti
possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente
calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale
definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva
competenza". |
Art. 2
Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente
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1 |
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata
con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di
appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla
data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4. |
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2 |
Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo
nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la
famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del
nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la
stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F.
di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio
minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre
persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
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3 |
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini
I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente
separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con
i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di
famiglie anagrafiche. |
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4 |
L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei
redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore
del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica
patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come
definiti nella parte seconda della tabella 1. |
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5 |
L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come
rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla
scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei
componenti del nucleo familiare. |
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6 |
Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina
relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi
dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso
dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438,
primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo
familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata". |
Art. 3
Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo
familiare da parte degli enti erogatori
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1 |
Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per
fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo
59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore
della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi
dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella
disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni
della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione
medesima. |
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2 |
Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere
come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta
nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente
decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato
della scala di equivalenza di cui alla tabella 2. |
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2
bis |
In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate
nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del
richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete
la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive
modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle
condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di
mantenimento del richiedente. |
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2
ter |
Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito
di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a
domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte
a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4
della stessa legge, nonchè a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non
autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità
sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei
limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto
decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di
favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di
appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito,
anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della
prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo
e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
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3 |
Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni
dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per
l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o
comunque finanziati. |
Art. 4
Dichiarazione sostitutiva unica
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1 |
Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorchè l'ente
erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2.
È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità
della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai
fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del
proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni. |
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2 |
Il
richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di
corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari
finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. |
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3 |
La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S.,
sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai
centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura
informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli
enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore
medesimo, con le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e
le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima. |
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4 |
I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni
pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La
dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata,
nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per
l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto. |
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6 |
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo
della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonchè le
relative istruzioni per la compilazione. |
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7 |
Gli
enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio
comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i
dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle
prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero
delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente
alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori
materiali o di modesta entità. |
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8 |
Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per
la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche
assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti
beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla
direttiva stessa. L'I.N.P.S. utilizza le
informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle
amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza
dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali
incongruenze agli enti erogatori interessati. |
Art. 4 - bis
Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente
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1 |
L'ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica
raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate nell'articolo 4,
comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo
familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui
all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate
l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente
decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione
economica equivalente ivi previsto. |
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2 |
L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata
o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la
dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente.
L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale
anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva
unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo
3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando
costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela
dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da
esso erogate. |
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3 |
L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le
informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica
equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della
dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato
specifica domanda. |
Art. 5
Coordinamento istituzionale e monitoraggio
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1 |
La
commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto
sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei
criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente
decreto. A tale fine l'INPS, le
amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di
controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla
commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità
applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle
prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al
Parlamento. |
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1
bis |
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la
valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori
della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte
rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione
tecnica per la spesa pubblica. |
Art. 6
Trattamento dei dati
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1 |
Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonchè del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si
applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi
dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996. |
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2 |
I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il
trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4,
comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i
criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma
1. |
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3 |
Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del
presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli
archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di
cui al comma 1 del presente articolo. |
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4 |
I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4,
ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il
trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di
assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di
effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonchè di comunicare
i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti
dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o
elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso
da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti
erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione
dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le
suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono
alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si
applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate. |
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5 |
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori
effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma
anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5.
Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono
conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti
erogatori per il periodo da essi stabilito. |
Disposizioni transitorie e finali
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1 |
Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi
decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni
medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano
l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio programmati. |
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2 |
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dall'articolo 2 del presente decreto è adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. |
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3 |
La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Tabella 1
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Parte I.
La
situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2 si
ottiene sommando:
a) il
reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione
presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari
dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
b) il
reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio
annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo
i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un
ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a
dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
Parte II
- Definizione del patrimonio.
a)
Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli
intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile
definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel
periodo d'imposta considerato. Dal valore così
determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno
precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a
concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari
residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il
debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore
della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000.
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è
alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della
presente tabella.
b)
Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è
effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra
quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A
tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando
i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate
e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno
definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato
come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L.
30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del
reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.
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Tabella 2
LA
SCALA DI EQUIVALENZA |
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|
Numero dei componenti |
Parametro |
|
1 |
1,00 |
|
2 |
1,57 |
|
3 |
2,04 |
|
4 |
2,46 |
|
5 |
2,85 |
|
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo
di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente
di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di
invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi
i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
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