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TESTO A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA LEGENDA:
L:
legge R:
regolamento IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA VISTO
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO
l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50 come modificato dall'articolo
1, comma 6, lettera e) della legge 24 novembre 2000,
n.340; VISTO
il punto 4) dell’allegato 3, della legge 8 marzo 1999,
n.50; VISTO
il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione
amministrativa; VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTE le deliberazioni
preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 25
agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso
nella riunione del 14 settembre 2000; UDITO
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 18 settembre
2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15
dicembre 2000; SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno e della
giustizia; EMANA il seguente decreto: DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA CAPO
I DEFINIZIONI
E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo
1 (R) Definizioni 1.
Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento
munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di
altri Stati, che consente l’ identificazione personale del
titolare. d)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito
di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico,
dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri
Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del
suo titolare.
e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta
d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età.
f)
CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di
cui alla lettera f). h) DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto
dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano
a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente
testo unico. i) AUTENTICAZIONE DI
SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona
che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI
FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione
competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona
dell’interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti
informatici.
o) AMMINISTRAZIONI
PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di
pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle
lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi
dell’art. 43.
p)
AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e
71. q)
GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi
informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle
procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione
dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle
informazioni riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico
disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della
pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e
documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai
privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e
la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra
privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Articolo 3 (R) Soggetti
1. Le
disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone,
alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e
ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione
europea.
(R)
2. I cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei
casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 4. Al di
fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non
veritieri. Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e
alla dichiarazione
1. La
dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico
ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico
ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato
in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
(R) 2. La
dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è
sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai
figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell’identità del dichiarante. (R) 3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali. (R) Articolo
5 (L) Rappresentanza
legale 1. Se
l’interessato è soggetto alla potestà dei
genitori, a tutela, o a
curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico
sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal
tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del
curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE
I DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo
6 (L-R) Riproduzione e conservazione di
documenti
1. Le
pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a
tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili,
la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la
conformità dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi
di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi
alle regole tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione. (L) 3. I limiti e le modalità tecniche della
riproduzione e dell’autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su
supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la
conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del
Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Articolo 7 (L) Redazione
e stesura di atti pubblici
1. Le
leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel
tempo.
2. Il testo degli atti
pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso
comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si
provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE
II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R) Documento
informatico
1. Il
documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente testo unico. 2. Le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e
gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la
riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche
con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui
all’articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Articolo 9
(R)
Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni 1. Gli atti formati con strumenti
informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie
per gli usi consentiti dalla legge. 2.
Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni
interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e
formulari elettronici validi ad ogni effetto di
legge. 4. Le regole tecniche in materia di
formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di
Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della
difesa, dell’interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R) Forma ed
efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con
firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di
quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della
forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile. 2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle
finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura
privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. 4.
Il documento informatico
redatto
in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare. Articolo
11 (R) Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica 1. I contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale
secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge. 2. Ai contratti indicati al comma 1 si
applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di
fuori dei locali commerciali. Articolo 12 (R) Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è
effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R) Libri
e scritture 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi
compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e
degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere
formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2. SEZIONE III TRASMISSIONE DI
DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento
informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di
trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole
tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai
terzi. 3. La trasmissione del documento informatico
per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna,
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti
dalla legge. Articolo
15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici
di stato civile 1. In materia di trasmissione di atti o copie
di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte
delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le
disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri
consolari. Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei
documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei
dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed
i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite. 2. Ai fini della dichiarazione di nascita il
certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori
sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di
elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti
enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità
preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il
Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali,
determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati
statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione
dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel
rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali. Articolo
17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica 1. Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con
strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza
telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi
titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza
o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per
via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per
espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche. 2. Agli effetti del presente testo unico, gli
atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano,
nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di
proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI
SOTTOSCRIZIONI Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche 1. Le copie autentiche, totali o parziali, di
atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che
dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o
documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli
originali. (L) 2. L'autenticazione delle copie può essere
fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento,
nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con
l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale
autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del
rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli
il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio. Per le copie di atti
e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute
nell’articolo 20.
(L) 3.
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento,
l'autenticazione della
copia
può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro
dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso la
copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in
corso. (R) Articolo 19 (R)
Modalità
alternative all’autenticazione di copie 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la
copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio
sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la
conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono
essere obbligatoriamente conservati dai privati. Articolo 20 (R)
Copie di
atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del
documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto,
sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del
presente testo unico. 2. I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o
rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata
la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente testo unico. 3. Le copie su supporto informatico di
documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
di cui all’articolo 8, comma 2. 4. La spedizione o il rilascio di copie di
atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla
esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad
ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di
esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici,
se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell’articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle
sottoscrizioni
1. L’autenticità della
sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché
ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art.
38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l’istanza o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte
di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo
caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il
pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del
dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo
di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita,
nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)
SEZIONE V FIRMA
DIGITALE Articolo 22 (R) Definizioni 1. Ai fini del presente Testo unico si
intende: a)
per sistema di
validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare
ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b)
per chiavi
asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una
pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave
privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad
essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il
documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente
chiave pubblica; d)
per chiave
pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad
essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta
sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si
cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette
chiavi; e)
per chiave
biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di
meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;
f)
per
certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla
chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale
si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto
titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il
periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g)
per validazione
temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi; h)
per indirizzo
elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di
ricevere e registrare documenti informatici; i)
per
certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica
unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei
certificati sospesi e revocati; l) per revoca del
certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del
certificato
da un dato momento, non retroattivo, in poi; m) per sospensione del certificato,
l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato
per un determinato periodo di tempo; n) per validità del certificato, l'efficacia,
e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso
contenuti; o) per regole tecniche, le specifiche di
carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma
digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un
gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può
essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma
digitale. 2. L'apposizione o l'associazione della firma
digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista
per gli atti e documenti in forma scritta su supporto
cartaceo. 3. La firma digitale deve riferirsi in
maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui è apposta o associata. 4. Per la generazione della firma digitale
deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica
non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad
opera del soggetto pubblico o privato che l'ha
certificata. 5. L'uso della firma apposta o associata
mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di
tutte le parti interessate. 6. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono
potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui
all’articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare
della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa
è pubblicata per la consultazione. Articolo 24 (R)
Firma
digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui
apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale
consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento
della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del
fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e
non è in contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913,
n.89. 3. L'apposizione della firma digitale da
parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti. 4. Se al documento informatico autenticato
deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di
supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma
3. 5. Ai fini e per gli effetti della
presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si
considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale
inserita nel documento informatico presentato o depositato presso
pubbliche amministrazioni. 6. La presentazione o il deposito di un
documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono
apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente
testo unico. Articolo 25 (R)
Firma di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del
presente testo unico. 2. L'uso della firma digitale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. Articolo 26 (R)
Deposito
della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi
asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave
privata presso un notaio o altro pubblico depositario
autorizzato. 2. La chiave privata di cui si richiede il
deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura
del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro
sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute
od estratte senza rotture od alterazioni. 3. Le
modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605
del codice civile, in quanto applicabili. Articolo 27 (R)
Certificazione delle
chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8,
comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una
di esse mediante la procedura di certificazione. 2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono
custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del
certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono
consultabili in forma telematica. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le
attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla
base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito
elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il
decreto di cui all’articolo 8, comma 2: a) forma di società per azioni e capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
all'attività bancaria, se soggetti privati; b) possesso da parte dei rappresentanti
legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso
banche; c) affidamento che, per competenza ed
esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale
addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le
norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo 8,
comma
2; d) qualità dei processi informatici e dei
relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale. 4. La procedura di certificazione di cui al
comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di
licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti
requisiti. Articolo 28 (R)
Obblighi
dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri. 2.
Il certificatore è tenuto a: a)
identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il
certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui
all’articolo 8, comma
2; c) specificare, su richiesta dell'istante, e
con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di
rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a
cariche rivestite; d) attenersi alle regole tecniche di cui
all’articolo 8, comma
2; e) informare i richiedenti, in modo compiuto
e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi; f) attenersi alle misure minime di sicurezza
per il trattamento dei dati personali,emanate ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n.
675; g) non rendersi depositario di chiavi
private; h) procedere tempestivamente alla revoca od
alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del
titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di
perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; i) dare immediata pubblicazione della revoca
e della sospensione della coppia di chiavi
asimmetriche; l) dare immediata comunicazione all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un
preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della
conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o del suo annullamento. Articolo 29 (R)
Chiavi di
cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione,
alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
pubbliche di competenza. 2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono
disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche
amministrazioni. 3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali
non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e
pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che
definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti giuridici. |