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L'obiezione di coscienza servizio
militare diventa un diritto soggettivo non esercitabile solo da coloro che
presentano le cause ostative contenute nell'art. 2 L. 230/90, quali:
-
titolari di licenze o autorizzazioni
relative alle armi;
-
presentazione della domanda, a meno
di due anni, per la prestazione di servizio militare nelle Forze armate,
nell'Arma dei carabinieri o in altri Corpi di polizia nei quali si fa uso
delle armi;
-
condannati con sentenza di primo
grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata;
-
condannati con sentenza di primo
grado per detenzione,uso, porto, trasporto, importazione, esportazione abusivi
di armi e materiali esposivi.
Come
richiederlo
-
domanda scritta da presentare
all'ente convenzionato con il Ministero della Difesa al quale si vuole
prestare servizi,
l'ente a cui viene presentata la domanda rilascia un nulla-osta;
-
domanda scritta e
nullaosta rilasciato dall'ente nel quale si vuol prestare servizio, devono
essere inviati al distretto militare di appartenenza per mezzo:
- raccomandata, in tal caso deve essere allegata la fotocopia della carta
d'identità,
- a mano, in tal caso deve essere firmata davanti all'addetto al ritiro
(esibendo la carta d' identità).
tale domanda deve essere inviata:
- entro 15 giorni dall'arruolamento,
- chi usufruisce del rinvio per motivi di studio, e dichiarato abile arruolato
entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. (anno
precedente la scadenza del rinvio)
Documentazione da presentare
L'interessato può richiedere ai vari
Enti convenzionati con il Ministero della Difesa e fino ad un massimo di 10, una
richiesta nominativa di assegnazione.(Elenco Enti convenzionati)
L'interessato allegherà poi alla domanda di obiezione di coscienza il nulla-osta
eventualmente rilasciato dall'Ente convenzionato al quale è stata fatta
richiesta.
La domanda deve essere presentata al Distretto Militare di Firenze. La legge 230
introduce il silenzio assenso, che definisce il termine di sei mesi per il
decreto di accoglimento o ricezione della domanda. In caso di mancata risposta
entro tale termine la domanda si intende accolta.
Tempi
1) La chiamata al servizio civile dovrà
avvenire entro 9 mesi dalla fine del trimestre di arruolamento od alla scadenza
del rinvio. Trascorso tale termine l'obiettore è posto in congedo.
2) In caso di reiezione della domanda il giovane può ricorrere al giudice unico.
3) Il principio del silenzio assenso non è più in vigore; la presentazione della
domanda non comporta più la sospensione della chiamata di alla leva.
Documentazione
Ufficio
competente
L'ufficio che segue il
procedimento per la richiesta di servizio civile è l'Ufficio Personale,
Sig. Morelli Silvia Tel. 0571406430 e-mail
smorelli@comune.san-miniato.pi.it
Normativa
NUOVE NORME IN MATERIA
DI
OBIEZIONE DI COSCIENZA
(Legge 8 luglio 1998, n.230 pubblicata sulla
G.U. n.163
Serie Generale del 15.7.1998)
Le nuove norme in materia di obiezione di coscienza attribuiscono al
cittadino che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di
pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi
all'uso delle armi, non accetta l'arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi Armati dello
Stato, il diritto soggettivo di adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione
del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio
militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e
ordinato ai fini enunciati nei "Principi Fondamentali" della Costituzione.
- Motivi di esclusione
Non possono esercitare il diritto
di obiezione di coscienza al servizio militare coloro che:
- risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative a particolari tipi di armi (ai
cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto
d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il
conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di
coscienza);
- abbiamo presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare
nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella
Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o
per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
- siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
- siamo stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi
eversivi o di criminalità organizzata.
- Termini per la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile.
La
domanda di ammissione al servizio civile va presentata:
- entro 60 gg. dalla data di arruolamento per tutto il 1998;
- entro 15 gg. dalla data di arruolamento a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed
al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso in cui non
abbiano presentato la domanda entro i termini suddetti, potranno produrla entro il 31
dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di
ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del
servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
- Organo competente a ricevere la domanda di ammissione al servizio civile.
L'Ufficio Leva di appartenenza è l'organo al quale deve essere
inoltrata la domanda di ammissione alservizio civile.
- Contenuto della domanda di ammissione al servizio civile.
La domanda di
ammissione al servizio civile dovrà contenere:
- espressa menzione dei motivi su cui si fonda la domanda;
- attestazione, sotto la propria responsabilità, nelle forme della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza dei motivi di esclusione illustrati nel
precedente punto a.;
eventuale indicazione delle proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore
d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da Enti del settore
pubblico o del settore privato, designando fino a 10 Enti nell'ambito della Regione
prescelta.
Organo competente ad emettere il decreto di accoglimento o reiezione della domanda
di ammissione al servizio civile. Il Ministro della Difesa
decreta l'accoglimento o reiezione (in tal caso, con provvedimento motivato) della domanda
di ammissione al servizio civile.
Fino al 31 dicembre 1999 il decreto di accoglimento o reiezione deve essere emanato entro
sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza: la mancata decisione entro tale termine
comporta l'accoglimento della domanda.
Fino al 31 dicembre 1999 è possibile fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per
impugnare il decreto di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile: il
rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il
servizio militare per la durata prescritta.
Organo competente per l'assegnazione e la gestione dei obiettori di coscienza.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l'Ufficio
Nazionale per il servizio civile, organizzato in una sede centrale e in sedi
regionali, che ha il compito, tra gli altri, di gestire la chiamata e l'impiego degli
obiettori di coscienza, i cui nominativi, una volta accolta la domanda, vengono inseriti
nella lista del servizio civile nazionale.
Fino al 31 Dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono
assegnati ai vari Enti/Organizzazioni entro il termine di un anno dall'accoglimento della
domanda: in mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo
secondo le norme vigenti per il servizio di leva.
Modalità di svolgimento del servizio. L'assegnazione
dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e
compatibilmente con la possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore
d'impiego prescelto, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella
domanda e tenendo conto delle richieste degli Enti ed Organizzazioni convenzionate.
Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare e comprende:
- un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile
differenziato secondo il tipo di impiego e destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel
servizio (per l'espletamento del servizio in determinati settori, possono essere previsti
periodi di addestramento aggiuntivo presso l'Ente o Organizzazione in cui verrà prestata
l'attività operativa);
- un periodo di attività operativa.
Il servizio, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un
altro Paese o per la partecipazione a missioni umanitarie o per la cooperazione allo
sviluppo.
Al termine del servizio l'obiettore è posto in congedo illimitato.
Il cittadino che presta servizio civile gode degli stessi diritti, anche ai fini
previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano servizio militare di leva e ha
diritto, inoltre, alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti
a compensare la condizione militare.
Analogamente a quanto previsto per il servizio militare, il periodo del servizio civile è
riconosciuto valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del
settore pubblico e privato.
Inoltre sia il periodo di servizio civile che di servizio militare effettivamente prestati
è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
attribuiscono per i servizi prestati presso Enti pubblici.
Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile sono soggetti, sino all'età prevista
per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica
calamità.
In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il
servizio civile o che lo hanno prestato e sono stati richiamati, sono assegnati alla
protezione civile o alla Croce Rossa.
- anzioni, decadenze e divieti.
L'obiettore ammesso al
servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni.
Stessa pena viene comminata a chi non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al
servizio civile rifiuta di prestare il servizio militare.
La sentenza penale di condanna per uno dei suddetti reati esonera dagli obblighi di leva.
L'imputato o il condannato per i predetti reati può inoltrare istanza per essere
nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile.
L'accoglimento della domanda estingue il reato ed il tempo trascorso in detenzione è
computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il
servizio civile.
L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a
compimento solo quando sopravvengano o siano accertate le cause ostative in precedenza
elencate (vds.lettera a).
In caso di decadenza l'obiettore sarà tenuto a prestare il servizio militare:
- per la durata prevista per il servizio militare, se la decadenza interviene prima
dell'inizio del servizio civile;
- per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, se la decadenza
interviene durante lo svolgimento di detto servizio.
A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è fatto divieto di:
- detenere e usare particolari tipi di armi;
- assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione delle predette
armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.
I trasgressori, oltre ad essere soggetti ai rigori dalla legge penale,
decadono dai benefici previsti dalla presente legge.
Inoltre, è fatto divieto alle Autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare
ai cennati soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività
predette.
Agli ammessi al servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento
nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella
Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o
per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.
Durante l'espletamento del servizio civile non possono essere assunte/iniziate
attività/corsi (impieghi pubblici e privati, attività professionali, corsi o tirocini
propedeutici ad attività professionali) che impediscano il normale espletamento del
servizio: la violazione di questo divieto comporta il trasferimento presso altra sede in
altra regione geograficamente non contigua.
A chi già espleta tali attività e funzioni si applicano le disposizioni valevoli per i
cittadini chiamati al servizio militare (ad es. conservazione dell'impiego pubblico).
L'obiettore che si rende responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la
natura e la funzionalità del servizio soggiace alle seguenti sanzioni, irrogate, a
seconda della gravità, dall'Ufficio Nazionale per il servizio civile o dal legale
rappresentante dell'Ente/Organizzazione e da questi comunicate al predetto Ufficio
Nazionale per il servizio civile che può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in
luogo di quelle già adottate:
- diffida per iscritto;
- multa in detrazione della paga;
- sospensione di permessi e licenze;
- trasferimento ad incarico affine, anche presso altro Ente, in altra regione, oppure a
diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione.
- sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente
recupero dei periodi di servizio non prestato.
Disposizioni per gli Enti/Organizzazioni. Gli Enti e le
Organizzazioni pubblici e privati che intendano impiegare obiettori di coscienza, per
essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio Nazionale per il servizio civile, devono
possedere i seguenti requisiti:
- assenza di scopo di lucro;
- avere finalità istituzionali concernenti attività di assistenza, prevenzione, cura e
riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione
civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, tutela ed
incremento del patrimonio forestale;
- capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile;
- avere svolto attività continuativa da non meno di tre anni.
La domanda di convenzionamento va indirizzata all'Ufficio Nazionale per
il servizio civile, avendo cura di indicare:
- settori di intervento di propria competenza;
- sedi e centri operativi per l'impiego degli obiettori;
- numero totale degli obiettori impiegabili e loro distribuzione nei vari luoghi di
servizio;
- disponibilità a fornire agli obiettori di coscienza vitto e alloggio, dietro rimborso
delle relative spese sostenute, nei casi in cui lo ritengano necessario per la qualità
del servizio o nel caso in cui intendano utilizzare obiettori non residenti nel Comune
della sede di servizio.
L'obiettore non può essere utilizzato in sostituzione di personale
assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme dello statuto dell'Ente.
Per la stipula della convenzione l'Ente dovrà presentare un preciso progetto di impiego
in rapporto alle finalità dell'Ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità
fisica e morale del cittadino e dovrà dimostrare idoneità organizzativa a provvedere
all'addestramento al servizio civile.
indice
indice
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLOBIEZIONE DI COSCIENZA.
La domanda va presentata o spedita esclusivamente allUfficio Leva di appartenenza
entro 60 giorni dallarruolamento per il 1998. A decorrere dal 01/01/1999 il predetto
termine è ridotto a 15 giorni. Fino al 31 dicembre 1999 per gli abili arruolati ammessi
al ritardo ed al rinvio del servizio militare, la domanda, qualora non sia stata
presentata nei termini sopra indicati, potrà essere presentata entro il 31 dicembre
dellanno precedente la chiamata alle armi.
Art. 1 della Legge 8/7/1998, n.230: "I cittadini che, per obbedienza alla
coscienza, nellesercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e
religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti delluomo e dalla
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alluso delle
armi, non accettano larruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi armati dello Stato,
possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare,
un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo
rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati
nei "Principi fondamentali" della Costituzione".
Il possesso di licenze o autorizzazioni relative alle armi di cui al primo comma lett.
h), nonché al terzo comma dellart. 2 della Legge 18/04/75 n. 110, non costituisce
causa ostativa ai fini dellesercizio del diritto allobiezione di coscienza.
Art. 2 1° comma lett. h): "repliche di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890".
Art. 2 3° comma: "sono infine considerate armi comuni da
sparo quelle denominate "da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonché le armi
ad aria compressa sia lunghe sia corte, strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi
destinati alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consuntiva di
cui allart. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche,
lattitudine a recare offesa alla persona".
Spazio per eventuali annotazioni.
La dichiarazione, ai sensi dell'art.2, commi 10 e 11 della legge 16.6.98, n.191, non è
soggetta ad alcuna autenticazione nel caso in cui sia allegata copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento di identitàdel sottoscrittore, oppure la
dichiarazione sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione che, in tal
caso, provvederà a compilare la parte sottostante, riportando gli estremi del documento
di riconoscimento.
Nel caso in cui non sia stata allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore e la sottoscrizione venga apposta in sua presenza.
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