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BANCA DEL TEMPO DI SAN MINIATO
STATUTO
Art. 1 -
Ai sensi della legge 266/91 e
successive modificazioni e della legge regionale é costituita l'associazione di
volontariato "BANCA DEL TEMPO DI SAN MINIATO", libera e autonoma associazione
democratica di cittadini, enti locali e associazioni, fondata per fini di utilità
sociale e senza scopo di lucro.
L'Associazione ha sede in San Miniato.
Essa, con debbera del Consiglio Direttivo, potrà
aderire ad altre associazioni ed affiliarsi ad altri Enti o stabilire convenzioni con
essi.
Art. 2 -
L'Associazione ha come scopo il
promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi ed attività tra persone al
fine di valorizzare i rapporti umani solidali. L'Associazione si propone di
attivare fonne di auto-aiuto nella comunità per rinvigorire le relazioni sociali e
consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e
di cura, nell'ambito di una più ampia politica di recupero e valorizzazione della
qualità dei tempi di vita personale e sociale.
Art. 3 - Nelle forme di scambio attivate tra
i soci non sono previste transazioni di denaro. L'unità di quantificazione e di misura è
il tempo calcolate in ore e mezz'ore. E' ammessa la circolazione di denaro unicamente per
il rimborso, previamente concordato, delle spese sostenute e documentate. Possono essere
oggetto di scambio tutte le attività che non abbiano le caratteristiche del rapporto
professionale, che non dovranno mai poter essere confígurate e neppure assimilate a
rapporti di lavoro autonomo o subordinato (le attività oggetto di scambio dovranno
mantenere una frequenza occasionale e dovranno essere rese sotto forma di aiuto o
consiglio al richiedente, che divide col prestatore d'opera la responsabilità
deh'attività effettuata).
Art. 4 -
L'Associazione potrà, in via
puramente marginale e senza scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale
finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamentí, osservando la
normativa del diritto tributario e le vigenti leggi in materia.
Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all'Associazione tutte le persone, gli enti e le associazioni, che ne
condividano le finalità. Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione dei soci che ne
facciano richiesta dopo un colloquio volto a verificare la condivisione degli scopi e
delle modalità operative dell'Associazione.
Art. 6 -L'adesione all'Associazione ha
carattere libero e volontario.
I soci sono tenuti:
Al rispetto dello statuto, del regolamento e
delle debberazioni del Consiglio Direttivo.
AI pagamento della tessera e delle quote annuali
fissate dall'assemblea ordinaria.
Alla artecipazione alle assemblee ordinarie e
straordinarie con diritto di voto durante l'assemblea e, se assenti, con diritto di essere
rappresentati da un altro socio tramite delega scritta. Nessun socio può avere più di 5
deleghe.
I soci possono essere esclusi per inosservanza di
quanto indicato ai punti a) o b) o per altri comportamenti contrastanti con lo spirito
solidaristico deU'Associazione. L'esclusione viene debberata dal Consiglio Direttivo e
notificata tramite lettera. Il socio interessato ha 30 giorni di tempo per presentare le
sue giustificazioni e chiedere una seconda delibera. In qualsiasi momento i soci possono
recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, senza alcun
diritto di rimborso sulle quote associative pagate fino a quel momento.
Art. 7
- Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano, è
composta da tutti gli iscritti in regola con le quote annuali. Approva il bilancio, indica
le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera
sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione
affinchè le attività svolte siano in linea con il presente statuto. Elegge il Presidente
e i membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è convocata con annuncio scritto
affisso presso la sede almeno 7 giorni prima della data di convocazione o vi provvede in
modo diverso il Presidente.
L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e la
nomina delle cariche sociali.
L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta
che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ogni volta che ne faccia richiesta
almeno il 25% dei soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera in entrambi i casi a
maggioranza assoluta dei voti. La seconda convocazione può avere luogo 30 minuti dopo la
prima.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
è formato da un minino di 5 a un massimo di 7 membri scelti tra gli associati. I
Consiaglieri restano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ha la
funzione di garantire lo svolgimento dei lavori di segreteria, di deliberare l'ammissione
e l'esclusionedei soci, di sciogliere eventuali contenziosi formatisi tra i soci e di
mantenere la corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
A parità di voti decide il Presidente.
Art. 9 -
Il Presidente ha la rappresentanza e
la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano
al Vicepresidente.
Art. 10 -
La dotazione patrimoniale
dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa ed è costituito dalle quote e
dai contributi degli aderenti, da donazioni e lasciti in denaro, da proventi derivanti da
attività sociali. I soci non possono richiedere la divisione del fondo comune, nè
pretendere rimborsi in caso di recesso o esclusione.
Art. 11 - L'esercizio sociale dura dal 1°
Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. II bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed
è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile; entro la stessa data il Consiglio
predispone anche il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. L'Assemblea che approva
il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere
utilizzati in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
Art. 12 -
Eventuali modifiche allo Statuto,
così come lo scioglimento dell'Associazione, verranno decise dai soci nel corso di
un'Assemblea straordinaria con il voto positivo di almeno i 2/3 dei soci regolarmente
iscritti sia presenti che rappresentati.
Art. 13 - In caso di scioglimento l'Assemblea
delibera sulla destinazione del patrimonio residuo,
dedotte le passività. In cani caso tali beni non
possono essere suddivisi tra i soci, ma devono essere devoluti verso associazioni, enti
morali o enti pubblici con finalità civili e sociali similari agli scopi stabiliti nel
presente statuto.
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