IMU

 

I.M.U. - Imposta Municipale Propria

La sigla IMU, Imposta Municipale propria, rappresenta un tributo la cui entrata in vigore era stata inizialmente prevista dalle norme sul federalismo fiscale a partire dall'anno 2014, ma con il cosiddetto "Decreto salva-Italia" emanato dal Governo italiano (D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011) ne è stata anticipata l'introduzione, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2012.

Per l’anno 2013 il D.L. 54 del 21 Maggio 2013 sospende fino al 16 Settembre il pagamento dell’imposta per le seguenti categorie di immobili:

  • Abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria)
  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati agli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  • Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214 e successive modificazioni.

L'IMU accorpa e sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati.

Qui sotto sono disponibili tutte le informazioni relative ai soggetti che devono pagare il tributo, alle abitazioni o immobili interessati dai provvedimenti e alle modalità di pagamento.

Se si desidera calcolare il presunto ammontare dell'IMU da versare è possibile utilizzare un apposito form online che permette di effettuare il calcolo, disponibile a questo link.

 


 

Guida all'IMU


1.    Chi deve pagare?
2.    Quando si deve pagare?
3.    Dove si paga?
4.    Come si calcola l'imposta?
5.    Detrazione abitazione principale



1. Chi deve pagare?

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Tuttavia l’imposta è sospesa fino al 16 settembre per le categorie di immobili elencate nel paragrafo precedente.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.


2.  Quando si deve pagare?

Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso può avvenire:

- entro il 17 giugno - prima rata
- entro il 16 dicembre - seconda rata a saldo

- entro il 17 giugno - versamento in un'unica rata

I versamenti delle rate:

- Se l'importo totale da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a 12 euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento;

- Qualora l'importo da versare sia superiore a 12 euro, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Arrotondamento Versamenti in Euro:
Si ricorda che, a norma dell'art. 1 comma 166 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."


3. Dove si paga?

Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito) oppure con bollettino postale da reperire presso gli Uffici Postali stessi.

Si fa presente che il codice Ente per il Comune di San Miniato è: "I046".

 

4.  Come si calcola l'imposta?

L'imposta si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, l’aliquota prevista tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta. Il valore degli immobili si calcola nel seguente modo:

- Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Aree fabbricabili - la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.

Terreni - il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135.

Terreni agricoli - Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Si ricorda che i terreni agricoli in zona collinare sono esenti (ai sensi D.Lgs n. 504 del 30/12/1992), come da tabella allegata. I terreni che non sono posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono sempre soggetti all’imposta.

 

5.  Detrazione abitazione principale

Dall'imposta, se dovuta, per l'immobile destinato ad abitazione principale (1) del soggetto passivo, e relative pertinenze (2), si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione della stessa.

La detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

La detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari:

  • appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • assegnate dall'ATER;
  • possedute dal coniuge che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un'altra abitazione situata nel medesimo Comune
  • possedute da anziani o disabili ricoverati che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari purchè l’abitazione risulti non locata.
  • posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

La detrazione per l’abitazione principale è elevata di Euro 50,00 per i nuclei familiari nei quali risiedono portatori di handicap con percentuale di invalidità pari al 100%. Per usufruire della maggiore detrazione di cui sopra deve essere presentata domanda con allegata certificazione attestante lo stato di invalidità entro il 31 dicembre dell’anno per cui si richiede l’agevolazione.

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(1) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
(2) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.


ATTENZIONE: Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).
Si ricorda che la rata a saldo dovrà essere calcolata tenendo conto delle aliquote deliberate dal Comune ed eventualmente dalle modifiche che potranno essere apportate anche sulla quota dovuta allo Stato.

 


Per ulteriori informazioni:

Comune di San Miniato - Servizio Tributi
tel. 0571.406480/481/482/484 – Fax 0571.406483 - email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.