I.M.U. - Imposta Municipale PropriaLa sigla IMU, Imposta Municipale propria, rappresenta un tributo la cui entrata in vigore era stata inizialmente prevista dalle norme sul federalismo fiscale a partire dall'anno 2014, ma con il cosiddetto "Decreto salva-Italia" emanato dal Governo italiano (D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011) ne è stata anticipata l'introduzione, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2012.
L'IMU si applica a partire dall'anno d'imposta 2012 su tutti gli immobili, compresa anche l'abitazione principale e le sue pertinenze.
L'IMU sostituisce l'ICI, che dal 2012 cessa di esistere, e inoltre accorpa e sostituisce, per la componente immobiliare, anche l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati.
Se si desidera calcolare il presunto ammontare dell'IMU da versare è possibile utilizzare un apposito form online che permette di effettuare il calcolo, disponibile a questo link.
Guida all'IMU 1. Chi deve pagare? 1. Chi deve pagare? L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). 2. Quando si deve pagare? Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso può avvenire in due rate: - entro il 18 giugno - prima rata Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere eseguito in due o tre rate a scelta del contribuente: - entro il 18 giugno - prima rata I versamenti delle rate: - Se l'importo totale da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a 12 euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento; - Qualora l'importo da versare sia superiore a 12 euro, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre. Arrotondamento Versamenti in Euro: 3. Dove si paga? Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito). Si fa presente che il codice Ente per il Comune di San Miniato è: "I046".
4. Come si calcola l'imposta?
- Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
- Aree fabbricabili - la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato. - Terreni - il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. Si ricorda che i terreni in zona collinare sono esenti (ai sensi D.Lgs n. 504 del 30/12/1992), come da tabella allegata
5. Detrazione abitazione principale
Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale (1) del soggetto passivo, e relative pertinenze (2), si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione della stessa. Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. La detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari:
La detrazione per l’abitazione principale è elevata di Euro 50,00 per i nuclei familiari nei quali risiedono portatori di handicap con percentuale di invalidità pari al 100%. Per usufruire della maggiore detrazione di cui sopra deve essere presentata domanda con allegata certificazione attestante lo stato di invalidità entro il 31 dicembre dell’anno per cui si richiede l’agevolazione _____________ (1) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
ATTENZIONE: Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).
Per ulteriori informazioni: Comune di San Miniato - Servizio Tributi |












