ATTO COSTITUTIVOART. 1 Le Associazioni: CCN Città di San Miniato, CCN San Miniato Basso, CCN Egola, costituiscono l’ Associazione “Rete dei Centri Commerciali Naturali NEGOZIO COMUNE”, con sede in San Miniato in Via Vittime del Duomo, 9 presso la Sala Consiliare. ART. 2 L'associazione è indipendente, apolitica e non ha fini di lucro. ART. 3 L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai rappresentanti legali dei tre CCN, si allega al presente atto sotto la lettera 'A', perché ne formi parte integrante e sostanziale. ART. 4 In deroga alle norme statutarie, ma nel rispetto di quanto previsto dall’art.13, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per il primo biennio, è costituito dai Presidenti attualmente in carica dei rispettivi CCN nelle persone di: Patrizia Manetti Presidente del CCN Città di San Miniato Giacomo Pannocchia Presidente del CCN Egola Domenico Ragone Presidente del CCN San Miniato Basso Il suddetto Consiglio Direttivo nomina Presidente dell’Associazione Domenico Ragone ART.5 Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia. Allegato A “ Rete dei Centri Commerciali Naturali Negozio Comune ” STATUTO Art. 1 - Denominazione e sede È costituita in S. Miniato l' Associazione “Rete dei Centri Commerciali Naturali Negozio Comune”. E’ una libera associazione di fatto, apolitica, senza fini di lucro con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto. E' una Associazione di secondo livello che riunisce i Centri Commerciali Naturali ( di seguito denominati C.C.N. ), costituiti in S. Miniato, S. Miniato Basso e Ponte a Egola. Art. 2 - Scopo Ll'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa si pone i seguenti obiettivi: PROMUOVERE in loco e a livello provinciale, regionale, nazionale ed estero le imprese aderenti ai C.C.N., individuati ai sensi dell'art. 1. PROMUOVERE l’aggregazione imprenditoriale degli operatori economici presenti all’interno del C.C.N. attraverso l’organizzazione di attività da svolgersi in maniera cooperativa tra i suddetti operatori quali, a titolo di esempio, attività di promozione commerciale, attività di animazione del centro, realizzazione di card fedeltà, realizzazione di campagne promozionali, attività di promozione turistica, realizzazione di servizi integrati con la rete distributiva; PROMUOVERE tra gli operatori commerciali dei C.C.N. del Comune di S. Miniato l’adesione e il rispetto di disciplinari di qualità, di accordi promo commerciali, di accordi su particolari iniziative relative al decoro, all’estetica, alle insegne e ad altri mezzi informativi visivi delle attività commerciali presenti nel centro. PROMUOVERE la diffusione di una nuova coscienza imprenditoriale nonché la realizzazione di azioni formative con l’obiettivo di accrescere la qualità dei servizi resi all’utenza e le competenze professionali di operatori e collaboratori delle imprese presenti nei C.C.N.; PROMUOVERE l’integrazione dell’attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo da realizzarsi nel territorio del centro commerciale naturale per l’animazione e la promozione distributiva naturale PROMUOVERE studi e progetti per la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio- economico e territoriale interessato; PROMUOVERE la distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali enogastronomiche e commerciali all’interno del centro commerciale naturale; PROMUOVERE la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio. Gli obiettivi principali per i quali CCN sono costituiti sono: Promuovere complessivamente l’offerta commerciale del Comune di San Miniato, territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati settori produttivi che vanno dall’agricoltura all’industria, all’artigianato, al terziario e al turismo Valorizzare le peculiarità di ogni CCN: il centro storico con il suo patrimonio storico di arte e di cultura attualmente esistente e potenziale, San Miniato Basso quale paese moderno in cui è insediata una vasta zona commerciale con imprese di piccola e media dimensione, Ponte a Egola come centro industriale a livello nazionale ed oltre (capitale mondiale del cuoio) con legami stretti con la contigua zona agricola Far opportunamente interagire le azioni del progetto con altri programmi, prospettive e progetti operanti, pensati e previsti negli stessi territori, in modo da creare le migliori sinergie Rendere vivi e produttivi i rapporti e gli scambi fra i tre CCN, in una logica di crescita collettiva degli esercenti e dei cittadini consumatori. Art. 3 - Durata La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, o dalla rinuncia di due dei tre CCN. Art. 4 – Composizione dell'Associazione Fanno parte dell’Associazione i Centri Commerciali Naturali di S Miniato, riconosciuti, quali soggetti gestori dei C.C.N., da specifica delibera dell’Amministrazione Comunale di S. Miniato, ai sensi dell’art. 97 della legge regionale n° 28 del 19 febbraio 2005. Art. 5 - Organi Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci il Presidente il Vice presidente il Consiglio direttivo Art. 6 – Obblighi dei Soci Tutti gli associati sono tenuti al rispetto del presente statuto e l’eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizi agli scopi e al patrimonio dell’associazione il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. Art. 7 – Diritti dei Soci Tutti i soci godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. Art. 8 – Decadenza dei Soci I soci fanno parte dell’associazione senza limiti di tempo. Esse cessano di appartenervi per dimissioni o decadenza. Il recesso del socio può avvenire in ogni momento e deve essere comunicato, per iscritto, al Consiglio Direttivo. Art. 9 – Assemblea L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta dai componenti del Consiglio Direttivo e da un massimo di due Membri di ciascun Consiglio direttivo in rappresentanza dei tre CCN aderenti. Alla Assemblea possono essere invitati a partecipare un rappresentante della Amministrazione Comunale ed uno di altre istituzioni o soggetti territoriali che partecipano alle iniziative. Gli invitati non hanno diritto di voto. Si articola in sessioni ordinarie e straordinarie. L’assemblea è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria e/o in via straordinaria quando lo richieda il consiglio o almeno un decimo degli associati. Art. 10 – Convocazione dell’ Assemblea La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione ai componenti a mezzo telefono o e-mail. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'assemblea deliberare la nomina degli organi dell'associazione. Art. 11 - Validità assembleare L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Art.12 - Assemblea straordinaria Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Le deliberazioni avranno validità se avranno raggiunto la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Art. 13 - Consiglio direttivo Il consiglio direttivo è composto da tre membri che sono i presidenti dai tre CCN, e nel proprio ambito nomina il presidente e due vice-presidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. È l’organo che dirige l’Associazione. Art. 14 - Dimissioni Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo, il/o i CCN, cui il componente il consiglio direttivo abbia rassegnato le dimissioni provvederà o provvederanno a surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Art. 15 - Convocazione Direttivo Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, con richiesta motivata. Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo Sono compiti del consiglio direttivo: a) redigere il rendiconto economico-finanziario b) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; c) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; d) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Art. 17 – Il Bilancio Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea. Art. 18 - Il Presidente Il presidente è il legale rappresentante in ogni evenienza. Tale carica è ricoperta, con il principio della rotazione, da ognuno dei Presidenti dei C.C.N. aderenti. Dura in carica due anni. Art. 19 - Il Vice presidente Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Art. 20 - Il Segretario Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Art. 21 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 22 - Patrimonio Per il raggiungimento degli scopi indicati l' Associazione è finanziata da una quota associativa versata da ogni C.C.N. aderente e stabilita dall'Assemblea dei soci, nonché da eventuali contributi e/o finanziamenti, pubblici e/o privati, che ad essa saranno conferiti. Art. 23 - Clausola compromissoria Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati e tra questi e gli organi dell' Associazione, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere dell'Associazione saranno demandate ad un Arbitro ( un collegio di tre arbitri ) da nominarsi in conformità alle regole di procedura del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Pisa, che le parti sin da ora dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L' Arbitro ( il Collegio arbitrale ) deciderà secondo diritto, procedendo in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile. Art. 24 - Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione può avvenire con rinuncia di due dei tre CCN o può essere deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci, con l'esclusione delle deleghe. La richiesta di convocazione dell'assemblea generale straordinaria, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 25 – Disposizioni finali Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.
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